Il giorno 3 febbraio 2026 si sono incontrate

Tiscali Italia S.p.A., assistita da Unindustria

e

le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL unitamente alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali,

per la prosecuzione del confronto finalizzato a monitorare la situazione aziendale nel suo complesso, nell’ambito dell’intervento del contratto di solidarietà sottoscritto tra le stesse e al contempo per intervenire con azioni necessarie volte a garantire la continuità aziendale.

Tenuto conto di quanto sopra, l’Azienda, nel quadro della necessaria azione di contenimento dei costi, ha dichiarato eccedenze di personale in Tiscali Italia S.p.A. pari a complessivi n. 220 lavoratori.

Le OO.SS., nel prendere atto delle esigenze Aziendali ed al fine di contenere gli effetti di tale situazione, hanno richiesto di utilizzare strumenti non traumatici che vadano in continuità con il sistema di Relazioni Industriali sino a qui consolidatosi in Tiscali Italia che ha consentito fino ad oggi di ottenere un dimensionamento dell’organico aziendale coerente con gli obiettivi di piano strategico e la sostenibilità sociale.

Le Parti, tenendo conto delle previsioni di cui al D.M. 94033/2016 ed agli artt. 4 e 24 co. 5, L. 223/91, convengono che la procedura di licenziamento collettivo avviata il 2 febbraio 2026 sarà definita per un numero massimo di 220 esuberi, ripartiti tra impiegati e quadri ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223/1991 nell’ambito delle unità produttive di Cagliari, Roma, Bari e Taranto così come indicato nell’allegato della lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo del 2 febbraio 2026.

Le Parti convengono di fissare il termine per la risoluzione collettiva dei rapporti di lavoro ex art. 8 comma 4 Legge 236/93 e s.m.i. entro il 28 febbraio 2026 esercitando così la facoltà di deroga e proroga ai sensi della suddetta legge.

Le parti concordano che tutti i lavoratori oggetto della procedura saranno individuati secondo il criterio della non opposizione al licenziamento entro il limite massimo di eccedenze indicato all’interno della suindicata procedura di licenziamento collettivo, nel rispetto della relativa ripartizione per sede territoriale e categorie professionali. Tale criterio si intende ad ogni effetto sostitutivo di quelli previsti dall’art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991. In tale fattispecie è condizione necessaria che gli interessati sottoscrivano un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 1965 e ss. c.c., 411 e 412 c.p.c.

Tutti i lavoratori che manifesteranno l’interesse all’adesione all’esodo nel periodo indicato nell’addendum risolveranno il rapporto di lavoro per licenziamento collettivo sulla base di un programma da concludere entro il 28 febbraio 2026.

L’azienda, si riserva inoltre, la facoltà di non accettare le richieste di adesione al piano di incentivazione, sulla base di proprie valutazioni discrezionali legate a particolari situazioni organizzative e gestionali.

Al riguardo, le Parti si danno atto di aver svolto un approfondito confronto ed esame informativo in ordine alla situazione aziendale ed agli esuberi e pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo si ritengono anche sanati eventuali vizi ad ogni effetto di legge della comunicazione di avvio della procedura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223 così come modificato dall’art. 1, par. 45), della l. n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo la procedura di riduzione del personale prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 ultima parte della legge citata.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità telematica da

Tiscali Italia S.p.a. UNINDUSTRIA

SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

RSU

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